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Art. 42

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Prima di autorizzare un’operazione di spurgo o di svuotamento di un bacino di accumulazione, l’autorità accerta che i sedimenti vengano asportati in altro modo che per dilavamento, se ciò è rispettoso dell’ambiente ed economicamente sopportabile.
  2. In caso di dilavamento dei sedimenti, l’autorità si assicura che il danno arrecato alle biocenosi costituite da piante, animali e microrganismi sia il minore possibile, fissando in particolare:
    1. il momento e le modalità di spurgo o di svuotamento;
    2. la concentrazione massima di materiale in sospensione nel corso d’acqua che deve essere rispettata durante le operazioni di spurgo o di svuotamento;
    3. in quale misura, ad operazioni ultimate, si debba procedere al risciacquo per asportare il materiale fine che si è depositato nel corso d’acqua durante lo spurgo o lo svuotamento.
  3. I capoversi 1 e 2 non si applicano agli abbassamenti immediati del livello delle acque dovuti a eventi straordinari (art. 40 cpv. 3 LPAc).

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