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Art. 41a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
    1. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro;
    2. 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri;
    3. la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.
  2. Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
    1. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
    2. 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.
  3. La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire:
    1. la protezione contro le piene;
    2. lo spazio necessario per una rivitalizzazione;
    3. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio;
    4. l’utilizzazione delle acque.
  4. Purché sia garantita la protezione contro le piene, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata: alla situazione di edificazione nelle zone densamente edificate; alle condizioni topografiche nei tratti di corsi d’acqua: 1. in cui le acque riempiono quasi interamente il fondovalle, e 2. che sono fiancheggiati su entrambi i lati da pendii la cui ripidità non ne consente l’utilizzazione a scopo agricolo.1
  5. Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste:
    1. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura;
    2. sono messe in galleria;
    3. sono artificiali; oppure
    4. 2 sono molto piccole.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 mar. 2017, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 2585).

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