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Art. 40

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni presentano gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento all’UFAM.
  2. Tengono aggiornati gli inventari e gli elenchi.
  3. Provvedono affinché gli inventari, gli elenchi e i rapporti sul risanamento, sentiti gli interessati, siano accessibili al pubblico. Il segreto d’affari resta garantito.

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