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Art. 32a

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. Nel caso di impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque per i quali è necessaria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni dall’esterno un controllo visivo dei danni.1
  2. Un controllo visivo dei danni deve essere eseguito dall’interno ogni dieci anni per:
    1. i contenitori per il deposito, aventi un volume utile di oltre 250 000 l, senza opere di protezione o senza doppio fondo;
    2. i contenitori per il deposito interrati a parete semplice.
  3. I detentori devono provvedere affinché il funzionamento dei sistemi indicatori di perdite degli impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque venga controllato ogni due anni per i contenitori e le condotte a parete doppia e una volta l’anno per i contenitori e le condotte a parete semplice.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4791).

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