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Art. 18

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I Cantoni elaborano un piano per lo smaltimento dei fanghi di depurazione e lo adattano periodicamente alle nuove esigenze.
  2. Il piano di smaltimento definisce almeno:
    1. le modalità di smaltimento dei fanghi prodotti nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico;
    2. le misure necessarie, comprese la costruzione e la modificazione degli impianti destinati allo smaltimento dei fanghi di depurazione, e le scadenze della loro realizzazione;
    3. 1 come effettuare il recupero del fosforo da rifiuti secondo gli articoli 15 e 15a dell’ordinanza del 4 dicembre 20152sui rifiuti, se non è descritto nel piano di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sui rifiuti.
  3. Il piano di smaltimento è accessibile al pubblico.

Footnotes

  1. Introdotta dalla cifra I art. 54a dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2005 745). Vedi anche le disp. trans. della mod. del 29 ott. 2025 alla fine del presente testo.

  2. RS 814.600

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