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Art. 16

814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
  1. I detentori di impianti di depurazione delle acque di scarico che immettono tali acque in un ricettore naturale e i detentori di aziende che immettono acque di scarico industriali in un impianto di depurazione devono adottare le misure adeguate ed economicamente sopportabili per ridurre il rischio d’inquinamento delle acque dovuto a eventi straordinari.
  2. Se, nonostante tali misure, il rischio non è sopportabile, l’autorità ordina le necessarie misure supplementari.
  3. Restano salve le disposizioni ulteriori dell’ordinanza del 27 febbraio 19911sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e dell’ordinanza del 20 novembre 19912sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di emergenza.

Footnotes

  1. RS 814.012

  2. [RU 1991 2517; 2017 3179cifra I n. 2.RU 2020 3671art. 15]. Vedi ora l’O del 19 ago. 2020 sulla garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (RS 531.32 ).

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