813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
Le autorità esecutive cantonali controllano i biocidi e gli articoli trattati immessi sul mercato o utilizzati dai fabbricanti.1
Le autorità esecutive cantonali verificano se:
i biocidi immessi sul mercato sono omologati;
per i biocidi utilizzati a scopi di ricerca e sviluppo sono rispettate le disposizioni di cui agli articoli 13e e 13f ;
sono rispettate le decisioni di cui all’articolo 20, in particolare se sono adempite le prescrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura nonché alla stesura delle schede di dati di sicurezza;
sono adempite le prescrizioni relative alla trasmissione e alla conservazione delle schede di dati di sicurezza;
sono rispettate le disposizioni speciali relative all’utilizzazione di biocidi:
sono rispettate le disposizioni relative agli articoli trattati di cui agli articoli 31 e 31a ;
sono rispettate le disposizioni relative al commercio parallelo di cui all’articolo 13a .2
Le autorità esecutive cantonali prelevano campioni su richiesta dell’organo di notifica.
Per il rimanente, le autorità esecutive cantonali dispongono delle competenze di cui all’articolo 42 LPChim.
Se il controllo dei biocidi dà adito a contestazioni, l’autorità preposta al controllo ne informa l’organo di notifica e l’autorità cantonale competente per la decisione di cui all’articolo 59.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073). ↩
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