813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
L’obbligo di pagare emolumenti e il calcolo degli stessi per atti amministrativi delle autorità esecutive federali ai sensi della presente ordinanza sono retti dall’ordinanza del 18 maggio 20051sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.
Il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione secondo l’articolo 14abiscapoverso 2 non è soggetto al pagamento di emolumenti.
Per le domande di omologazione e di modifica di un’omologazione il richiedente deve versare un anticipo delle spese. L’anticipo è fissato dall’organo di notifica in base all’ammontare prevedibile degli emolumenti.
Il versamento dell’anticipo delle spese costituisce una condizione preliminare per il trattamento della domanda da parte dell’organo di notifica.
I capoversi 3 e 4 non si applicano alle omologazioni OCe ONné alle omologazioni per gli stessi biocidi che sono identiche a un’omologazione OCo ON.