813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
L’omologazione si applica:
a.1 a un biocida singolo:
1. in una determinata composizione,
2. con un determinato nome commerciale o con più nomi commerciali,
3. per un determinato uso o per più usi,
4. di un determinato fabbricante o di più fabbricanti;
b. a una famiglia di biocidi.
Può chiedere e ottenere un’omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817). ↩
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