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Art. 5

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. L’omologazione si applica: a.1 a un biocida singolo: 1. in una determinata composizione, 2. con un determinato nome commerciale o con più nomi commerciali, 3. per un determinato uso o per più usi, 4. di un determinato fabbricante o di più fabbricanti; b. a una famiglia di biocidi.
  2. L’omologazione è concessa a un’unica persona.2
  3. Può chiedere e ottenere un’omologazione soltanto chi ha il domicilio, la sede sociale o una filiale in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni dei trattati di diritto internazionale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 817).

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