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Art. 4

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l’allegato 10 sono esclusi dall’omologazione:
    1. tipo di prodotto 15 (avicidi);
    2. tipo di prodotto 17 (pescicidi);
    3. tipo di prodotto 20 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).
  2. I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 13e e 13f .
  3. I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l’articolo 30.
  4. Per l’uso o l’omologazione di cui ai capoversi 2 e 3 sono fatte salve le restrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) nonché le disposizioni dell’OIConf2e dell’OEDA3.

Footnotes

  1. RS 814.81

  2. RS 814.912

  3. RS 814.911

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