813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
I biocidi dei seguenti tipi di prodotti secondo l’allegato 10 sono esclusi dall’omologazione:
tipo di prodotto 15 (avicidi);
tipo di prodotto 17 (pescicidi);
tipo di prodotto 20 (prodotti per il controllo di altri vertebrati).
I biocidi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati a scopi di ricerca e sviluppo secondo gli articoli 13e e 13f .
I biocidi possono essere omologati per far fronte a situazioni eccezionali secondo l’articolo 30.
Per l’uso o l’omologazione di cui ai capoversi 2 e 3 sono fatte salve le restrizioni dell’ordinanza del 18 maggio 20051sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) nonché le disposizioni dell’OIConf2e dell’OEDA3.