813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
L’immissione nell’acqua potabile, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee dei principi attivi dei tipi di prodotto 7, 8, 10, 18 e 21 ai sensi dell’allegato 10 costituisce un rischio potenzialmente elevato.
L’obiettivo è che le concentrazioni misurate nelle acque dei principi attivi di cui al capoverso 1 non superino i seguenti valori limite:
per i principi attivi o i loro prodotti di degradazione nelle acque che assicurano l’approvvigionamento in acqua potabile o previste per questo scopo: 0,1 µg/l;
per i principi attivi nelle acque superficiali:
1. i valori limite di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3 numero 4 dell’ordinanza del 28 ottobre 19981sulla protezione delle acque (OPAc) (valori limite ecotossicologici), oppure
2. se il principio attivo non figura nell’allegato 2 OPAc: la concentrazione fissata al momento della sua approvazione al di sotto della quale non è atteso alcun effetto sugli organismi acquatici.
L’UFAM determina sulla base di indicatori in che misura l’obiettivo è stato realizzato.
A tal fine calcola annualmente per ciascun principio attivo di cui al capoverso 1, con i dati misurati disponibili, il rapporto tra il numero delle acque analizzate nelle quali è stato misurato un superamento e il numero complessivo delle acque analizzate.