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Art. 12

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale
  1. L’omologazione di un prodotto da parte di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS è riconosciuta a condizione che non vi siano indizi dell’impossibilità di omologarlo anche in Svizzera.
  2. L’organo di notifica può, d’intesa con i servizi di valutazione, modificare le condizioni o gli oneri imposti dall’omologazione in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS sulla base della valutazione secondo l’articolo 17 o di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11g , se ciò può essere giustificato per motivi inerenti:
    1. alla tutela dell’ambiente;
    2. alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, o della salute e della vita animale o vegetale;
    3. all’ordine pubblico e alla pubblica sicurezza;
    4. alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale; o
    5. al fatto che l’organismo bersaglio non sia presente in quantità nocive.
  3. L’etichettatura e la scheda di dati di sicurezza devono essere adeguate alle prescrizioni di cui agli articoli 38 e 40.
  4. Le omologazioni di biocidi costituiti da o contenenti microrganismi geneticamente modificati non sono riconosciute.
  5. Per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione si applica l’articolo 14a bis.

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