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Art. 11h

813.12OBiocFederal Council Ordinance1 ago 2005Fonte originale

I biocidi sono omologati secondo la procedura semplificata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. tutti i principi attivi contenuti nel biocida figurano nell’allegato 1 e rispettano le restrizioni previste da tale allegato;
  2. il biocida non contiene alcuna sostanza che desta preoccupazione;
  3. il biocida non contiene alcun nanomateriale;
  4. il biocida è sufficientemente efficace;
  5. la manipolazione e l’uso previsto del biocida non richiedono dispositivi di protezione individuale.

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