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Art. 96a

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. Purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 44 LRTV, le attuali concessioni con mandato di prestazioni (art. 38 e 43 LRTV) possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2024, su richiesta dell’emittente.
  2. Alla data di scadenza della concessione, il DATEC può modificare le attuali concessioni o rifiutarne la proroga senza indennizzo, a condizione che ciò sia necessario a causa delle mutate condizioni di fatto o di diritto.

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