Torna alla legge

Art. 96

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 109c cpv. 4 LRTV)

  1. Un apparecchio di ricezione di cui all’articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all’organo di riscossione.
  2. Ogni componente maggiorenne di un’economia domestica di tipo privato è responsabile della notifica.
  3. L’obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all’uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.
  4. L’organo di riscossione informa l’UFCOM delle nuove economie domestiche assoggettate al canone e dei relativi componenti.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.