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Art. 22

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1 e 3 LRTV)

  1. Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:
    1. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
    2. altre trasmissioni:
    1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti, 2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.1
  2. Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.2
  3. Nei programmi televisivi della SSR:
    1. 3 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;
    2. tra le 18 e le 23 gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio;
    3. durante il resto della giornata gli spot pubblicitari non devono eccedere 12 minuti nell’arco di un’ora d’orologio.
  4. La pubblicità a schermo ripartito e la pubblicità virtuale sono vietate, salvo nella trasmissione di manifestazioni sportive.
  5. La diffusione di trasmissioni di televendita è vietata.
  6. La SSR può autopromuoversi nei suoi programmi radiofonici, per quanto tale autopromozione serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico.
  7. Le informazioni relative a manifestazioni per le quali la SSR ha concluso un partenariato con altri media possono essere diffuse quale autopromozione per quanto servano prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico e il partenariato non sia stato concluso allo scopo di finanziare il programma. Sussiste un partenariato quando in base a una collaborazione tra l’emittente del programma e l’organizzatore di una manifestazione pubblica l’emittente si impegna a segnalare la manifestazione nel suo programma e in contropartita fruisce di vantaggi sul posto e prestazioni analoghe.
  8. Le citazioni degli sponsor nei programmi radiofonici della SSR possono contenere solo elementi necessari per identificare lo sponsor.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5219).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2010 965).

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