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Art. 21

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 9 cpv. 1, 12 cpv. 3 e 13 cpv. 4 LRTV)

  1. I beni e i servizi messi a disposizione da uno sponsor possono essere integrati nella trasmissione (inserimento di prodotti). All’inserimento di prodotti si applicano le norme sulla sponsorizzazione, sempre che il presente articolo non preveda altrimenti.
  2. Gli inserimenti di prodotti non sono ammessi nelle trasmissioni per bambini, nei documentari né nelle trasmissioni religiose, salvo se lo sponsor mette a disposizione gratuitamente soltanto beni o servizi di valore non significativo, per esempioa titolo di aiuti alla produzione o premi, senza versare ulteriori compensi.
  3. Gli inserimenti di prodotti devono essere segnalati chiaramente all’inizio e alla fine della trasmissione e dopo ogni interruzione pubblicitaria. Per gli inserimenti di prodotti, gli aiuti alla produzione e i premi di valore inferiore a 5000 franchi è sufficiente un’unica segnalazione.
  4. L’obbligo di segnalazione di cui al capoverso 3 non si applica ai lungometraggi cinematografici, ai telefilm né ai documentari che:
    1. non sono stati prodotti né commissionati dall’emittente stessa o da un’impresa gestita dall’emittente;
    2. l’emittente ha commissionato a registi indipendenti e che essa stessa ha cofinanziato in ragione di meno del 40 per cento (coproduzioni).

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