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Art. 11

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 10 cpv. 3 e art. 2 lett. k e o LRTV)

  1. Non sono considerati pubblicità segnatamente:
    1. i riferimenti relativi al programma nel quale sono trasmessi;
    2. 1 i riferimenti senza carattere pubblicitario relativi a trasmissioni in altri programmi della stessa azienda;
    3. i riferimenti relativi al materiale d’accompagnamento trasmessi senza controprestazione e il cui contenuto è in relazione diretta con la trasmissione nella quale sono diffusi;
    4. brevi appelli in favore di opere di beneficenza di organizzazioni di utilità pubblica per quanto la controprestazione all’emittente copra al massimo i costi di produzione.
  2. Per pubblicità occulta si intende la presentazione a carattere pubblicitario di beni, servizi o idee in trasmissioni redazionali, in particolare a titolo oneroso.
  3. Non è considerata sponsorizzazione la coproduzione di una trasmissione da parte di persone fisiche e giuridiche che svolgono un’attività nel settore radiofonico o televisivo o nella produzione di opere audiovisive.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2151).

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