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Art. 10

784.401ORTVFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

(art. 8 cpv. 4 LRTV)

  1. Se in una situazione di crisi le condizioni tecniche o lo spazio disponibile non consentono più l’accesso diretto alle fonti d’informazione ufficiali della Confederazione nella stessa misura per tutte le emittenti, i primi programmi radiofonici della SSR hanno la priorità.
  2. La Cancelleria federale garantisce che le emittenti non autorizzate abbiano accesso immediatamente e gratuitamente ai dati elettronici grezzi della SSR.

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