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Art. 104

784.40LRTVFederal Act1 apr 2007Fonte originale
  1. Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di portata limitata che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge.
  2. Può delegare al DATEC o all’UFCOM la facoltà di concludere accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131;FF 2013 4237).

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