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Art. 103

784.40LRTVFederal Act1 apr 2007Fonte originale

Il Consiglio federale esegue la presente legge sempre che i relativi compiti non siano affidati a un’altra autorità. Esso emana le disposizioni d’esecuzione. Può delegare al DATEC il compito di emanare le prescrizioni amministrative e tecniche.

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