784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I concessionari di radiocomunicazione mobile devono adottare i provvedimenti necessari per garantire che, in caso di interruzioni di corrente della durata massima di quattro ore, seguite da una fase di ripristino della corrente di durata almeno doppia rispetto all’interruzione, possano garantire i servizi di telecomunicazione di cui all’articolo 94a capoversi 4 e 5 e il servizio di accesso a Internet.
Devono garantire che, in caso di interruzione di corrente secondo il capoverso 1, in ogni Comune almeno il 99 per cento dei loro clienti abbia accesso ai servizi di telecomunicazione mobile all’indirizzo contrattuale.
Se in situazione normale la copertura è inferiore al 99 per cento, devono garantire almeno questo valore.
In caso di altri problemi di approvvigionamento elettrico, i servizi di telecomunicazione devono essere garantiti per quanto possibile.
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