784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I concessionari di radiocomunicazione mobile devono assicurare che gli impianti di telecomunicazione critici dal profilo della sicurezza da loro esercitati corrispondano all’attuale stato della tecnica. L’UFCOM può definire gli impianti interessati.
I concessionari di radiocomunicazione mobile esercitano i loro centri operativi di rete e centri operativi di sicurezza esclusivamente in Svizzera o in Stati la cui legislazione assicura una protezione adeguata dei dati.
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