784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
L’indennità spettante ai fornitori di servizi di telecomunicazione per le loro prestazioni è stipulata in un contratto con gli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC. Per l’indennità vanno considerati in linea di principio i prezzi di mercato correnti delle prestazioni richieste.
Se le prestazioni richieste devono essere fornite appositamente per i bisogni degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC, l’indennità si calcola in funzione dei prezzi di costo. I costi congiunti, legati alla fornitura di servizi commerciali vanno ripartiti in modo non discriminatorio ai sensi dell’articolo 52 e aggiunti solo proporzionalmente ai prezzi di costo.
I contributi accordati provenienti da fondi pubblici vanno dedotti, in funzione della loro destinazione, dai costi per le prestazioni erogate dai fornitori.
Se, conformemente all’articolo 92 capoverso 2 un fornitore è obbligato a mettere a disposizione i servizi necessari, l’UFCOM stabilisce la relativa indennità sulla base dei capoversi 1–3.
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