784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione possono essere chiamati a mettere a disposizione i seguenti servizi di telecomunicazione a sostegno degli organi di cui all’articolo 47 capoverso 1 LTC:
servizio di trasmissione voce e dati via reti fisse e mobili;
servizio di allarme della popolazione e possibilità di comunicare sull’evento.
Devono poter fornire questi servizi in tutta la Svizzera e se necessario in via prioritaria rispetto al restante traffico civile delle telecomunicazioni. L’integrità dei dati, la larghezza di banda e la disponibilità dei servizi devono essere garantite nella misura necessaria.
Gli organi autorizzati possono richiedere solo servizi e funzionalità conformi alle norme standardizzate a livello internazionale e per i quali esiste una regolamentazione armonizzata dell’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione.
I fornitori sono tenuti a mettere a disposizione locali e impianti e a tollerare lo svolgimento di esercizi in vista di e in caso di situazioni particolari e straordinarie.
Su richiesta degli organi autorizzati, l’UFCOM designa i numeri per i quali deve essere garantito il servizio di localizzazione delle chiamate. Per tali numeri gli organi hanno accesso al servizio di cui all’articolo 29b .
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.