784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno una sede o una stabile organizzazione in Svizzera sono tenuti a offrire, al più tardi 18 mesi dopo l’ingresso sul mercato, almeno il tre per cento dei posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni in Svizzera sotto forma di posti di formazione professionale di base. I posti a tempo parziale sono calcolati secondo il grado di attività.1
I fornitori possono adempiere quest’obbligo anche in collaborazione con terzi attivi nel settore delle telecomunicazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183). ↩
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