784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione devono pubblicare le specifiche tecniche delle interfacce necessarie per l’accesso fisico alle reti di telecomunicazione.
Su richiesta, devono rendere noti all’UFCOM, ai clienti, ai produttori di impianti di telecomunicazione e di software per l’utilizzazione di servizi di telecomunicazione i tipi di interfaccia che mettono a disposizione per il servizio di accesso a Internet e per i servizi forniti mediante le risorse di cui all’articolo 4 capoverso 1 LTC. Devono comunicare queste informazioni gratuitamente ed entro un termine adeguato.
Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere così dettagliate da permettere la produzione e l’utilizzazione di impianti terminali di telecomunicazione per la fruizione di tutti i servizi proposti tramite l’interfaccia di un determinato fornitore.
I fornitori devono comunicare gratuitamente ai loro clienti, su richiesta, le caratteristiche d’identificazione e i dati d’accesso necessari all’accesso alle reti di telecomunicazione e alla fruizione di servizi di cui ai capoversi 1 e 2.
L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.
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