784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi di telecomunicazione registrati devono indicare, menzionando il numero unico d’identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 20101sul numero d’identificazione delle imprese, un indirizzo postale in Svizzera al quale sia possibile recapitare in modo giuridicamente valido in particolare comunicazioni, citazioni e decisioni.
L’UFCOM pubblica l’indirizzo postale. Può renderlo accessibile mediante una procedura di richiamo.