784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Finché sussiste la possibilità di contestare la fattura, i clienti possono chiedere al loro fornitore di servizi di telecomunicazione che comunichi loro gratuitamente, su singola richiesta o regolarmente a ogni fattura, i seguenti dati, a condizione che siano utilizzati per l’allestimento della fattura:
se disponibile, l’elemento d’indirizzo mediante il quale il servizio a valore aggiunto è stato fornito;
la data e l’ora della fornitura del servizio a valore aggiunto;
se del caso, la durata della comunicazione;
la tariffa del servizio a valore aggiunto.
Per le comunicazioni prepagate, il fornitore di servizi di telecomunicazione presenta, su richiesta, le indicazioni di cui al capoverso 1. La comunicazione orale deve essere gratuita. Per una comunicazione scritta può essere fatturato solo un importo esiguo.
Nella fattura, il fornitore di servizi di telecomunicazione è tenuto a indicare in modo chiaro come risalire all’identità e all’indirizzo del fornitore del servizio a valore aggiunto.
Se un cliente contesta una fattura che concerne i servizi a valore aggiunto, il fornitore di servizi di telecomunicazione non può bloccare il collegamento o rescindere il contratto per tale motivo, prima che la controversia sia stata composta. Questo vale anche se il servizio a valore aggiunto non è fornito, ma solo offerto attraverso un servizio di telecomunicazione. Il fornitore di servizi di telecomunicazione può però bloccare l’accesso ai servizi a valore aggiunto.
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