784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Il concessionario del servizio universale gestisce un servizio di localizzazione in collaborazione con gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e a favore delle centrali d’allarme. Questo servizio deve essere accessibile anche alle centrali d’allarme che non sono collegate alla rete del concessionario del servizio universale.
La collaborazione tra il concessionario del servizio universale e gli altri fornitori del servizio telefonico pubblico e l’utilizzazione del servizio di localizzazione da parte delle centrali d’allarme si fonda sui principi della formazione dei prezzi in funzione dei costi di cui all’articolo 54.
I fornitori del servizio telefonico pubblico assumono i costi di investimento e d’esercizio del servizio di localizzazione.
I costi ricorrenti per la messa a disposizione del servizio vanno compensati tra i fornitori del servizio telefonico pubblico a livello di mercato all’ingrosso in funzione del numero di chiamate d’emergenza previste annualmente.
Le centrali d’allarme assumono unicamente i costi per l’utilizzazione del servizio di localizzazione.
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