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Art. 28a

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
  1. I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all’accesso ai servizi d’emergenza rispetto ad altre chiamate.
  2. L’accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione a garanzia della sicurezza (art. 90 cpv. 2).
  3. I fornitori devono adottare, mediante mezzi tecnici adeguati, provvedimenti finalizzati a impedire che lo stabilimento regolare delle chiamate verso le centrali dei servizi d’emergenza sia ostacolato, in particolare da chiamate errate.
  4. Devono informarsi reciprocamente quando l’accesso ai servizi d’emergenza è ostacolato e, al fine di porvi rimedio, deve essere identificato il fornitore che stabilisce le chiamate errate.
  5. Allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d’emergenza, possono escludere temporaneamente i clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediatamente i clienti in merito alla loro esclusione dalla rete, a condizione che siano raggiungibili.
  6. Nel servizio telefonico pubblico, i concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l’accesso ai servizi d’emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text , RTT).

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