784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono dare priorità all’accesso ai servizi d’emergenza rispetto ad altre chiamate.
L’accesso non può essere interrotto da servizi di telecomunicazione aventi priorità nell’ambito della comunicazione a garanzia della sicurezza (art. 90 cpv. 2).
I fornitori devono adottare, mediante mezzi tecnici adeguati, provvedimenti finalizzati a impedire che lo stabilimento regolare delle chiamate verso le centrali dei servizi d’emergenza sia ostacolato, in particolare da chiamate errate.
Devono informarsi reciprocamente quando l’accesso ai servizi d’emergenza è ostacolato e, al fine di porvi rimedio, deve essere identificato il fornitore che stabilisce le chiamate errate.
Allo scopo di garantire la disponibilità dei servizi d’emergenza, possono escludere temporaneamente i clienti dalla rete di telecomunicazione. Devono informare immediatamente i clienti in merito alla loro esclusione dalla rete, a condizione che siano raggiungibili.
Nel servizio telefonico pubblico, i concessionari di radiocomunicazione mobile devono garantire l’accesso ai servizi d’emergenza anche tramite testo in tempo reale (Real Time Text , RTT).
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