784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):
servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), incluso il collegamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;
servizio di accesso a Internet:
1. con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese,
2. con una velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 60 franchi al mese;
c. servizio telefonico pubblico con un solo numero (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a Internet:
1. con una velocità di trasmissione specificata di 10/1 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 1), incluso il collegamento (art. 16): 50 franchi al mese,
2. con velocità di trasmissione specificata di 80/8 Mbit/s (art. 15 cpv. 1 lett. d n. 2), incluso il collegamento (art. 16): 65 franchi al mese;
d. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–c: una tassa unica di 40 franchi al momento della stipula del contratto; il passaggio a un’altra delle prestazioni summenzionate deve essere gratuito;
e. comunicazioni nazionali stabilite nel quadro del servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a) verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arrotondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto;
f. utilizzazione del servizio di trascrizione (art. 15 cpv. 1 lett. e n. 1), fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi: 3,4 centesimi al minuto.
Il concessionario del servizio universale notifica all’UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.
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