784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Il concessionario del servizio universale decide entro un termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda se mettere a disposizione il collegamento ai sensi dell’articolo 16. Se intende rinunciare alla stipula di un contratto ai sensi dell’articolo 14a , esamina l’esistenza di un collegamento gestito da un altro fornitore e, all’occorrenza, verifica se tale fornitore possa mettere a disposizione un’offerta comparabile ai sensi dell’articolo 14b . Il fornitore sollecitato è tenuto a rispondere alla domanda del concessionario del servizio universale entro 15 giorni.
Se la messa a disposizione del collegamento ai sensi dell’articolo 16 genera costi superiori a quelli di cui all’articolo 18 capoverso 2, il concessionario del servizio universale deve fornire gratuitamente un preventivo alla persona interessata entro 90 giorni dopo aver ricevuto le informazioni richieste; la tecnologia utilizzata deve essere precisata.
Il concessionario del servizio universale deve mettere a disposizione il servizio entro 12 mesi dalla stipula del contratto. Se non è necessario alcun lavoro del genio civile, il termine è di sei mesi.
In caso di disaccordo in merito all’importo dei costi aggiuntivi, l’UFCOM può avvalersi della collaborazione di un perito indipendente, a spese della persona interessata, per procedere alla verifica. In caso di abuso manifesto da parte del concessionario del servizio universale, le spese della perizia sono a suo carico.
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