784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
Al momento della conclusione del contratto, dell’attivazione o della riattivazione dei servizi di roaming nonché almeno una volta all’anno i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile devono informare per scritto e in modo chiaro i propri clienti sulle condizioni e sulle modalità del roaming internazionale, e in particolare su:
come e dove si possano reperire le tariffe praticate attualmente, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose;
la possibilità di fissare un limite di costo per i servizi di roaming e di bloccarne l’accesso;
la possibilità di poter disattivare e riattivare tale informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera;
l’eventuale assenza di informazione in caso di passaggio a una rete di telefonia mobile estera.
Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, lo informano immediatamente, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:
chiamate verso la Svizzera;
chiamate in entrata;
chiamate locali;
invio di SMS;
trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS.
Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, gli garantiscono la possibilità di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale informazione.
In caso di vendita di un terminale che, per motivi tecnici, non consente di fornire tale informazione quando il cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile segnalano, oltre alle informazioni di cui al capoverso 1, abbonamenti e opzioni per ridurre i prezzi per il terminale in questione.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.