784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica:
l’accesso gratuito ai servizi secondo l’articolo 27 capoverso 1;
l’istradamento secondo l’articolo 28;
l’adempimento degli obblighi secondo l’articolo 28a capoversi 1–5.
I concessionari di radiocomunicazione mobile devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 29a capoverso 1 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Essi devono garantire l’accesso di cui all’articolo 28a capoverso 6 entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.
I servizi di assistenza e consulenza che desiderano continuare ad avvalersi della localizzazione e delle funzioni di localizzazione integrate nei dispositivi nonché del diritto di imporre l’indicazione del numero chiamante devono presentare la richiesta secondo l’articolo 29 capoverso 3 e l’articolo 84 capoverso 5 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Se respinge la richiesta, l’UFCOM stabilisce il momento a partire dal quale la localizzazione deve essere disattivata. La disattivazione deve avvenire entro 24 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Fino al momento della disattivazione, i servizi di assistenza e consulenza possono continuare a utilizzare la localizzazione e i fornitori del servizio telefonico pubblico devono continuare ad assicurare tale funzione.
I fornitori del servizio telefonico pubblico devono continuare ad assicurare la localizzazione per i numeri per i quali essa va garantita secondo l’articolo 29 capoverso 3 OST nella versione del 1° gennaio 20211per 12 mesi dall’entrata in vigore della presente modifica. Scaduto questo termine devono disattivare la localizzazione entro sei mesi.