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Art. 108b

784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale

I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

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