784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi a valore aggiunto che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non hanno né sede né stabile organizzazione in Svizzera devono indicare entro sei mesi una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.