784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 apr 2007Fonte originale
I fornitori di servizi internazionali di telecomunicazione o i fornitori i cui servizi potrebbero provocare interferenze dannose sono considerati «gestioni riconosciute» secondo l’articolo 19 della Convenzione del 22 dicembre 19921dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Convenzione dell’UIT).
Il segretario dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) può riconoscere la qualità di «membro dei Settori» ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione dell’UIT agli altri fornitori di servizi di telecomunicazione nonché a organizzazioni o enti che hanno la loro sede o la loro attività commerciale in Svizzera, se questi garantiscono di rispettare le esigenze dell’UIT.2