748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’UFAC può esigere che il proprietario, in aggiunta all’articolo 65a , effettui la registrazione nell’interfaccia nazionale di registrazione dei dati anche per la realizzazione o la modifica di costruzioni o impianti nonché per oggetti temporanei che si trovano:
in un raggio di 300 m da aree d’atterraggio in montagna o di 500 m da aree d’atterraggio d’ospedale e che sono particolarmente pericolosi; o
in singoli casi in tutte le zone, se per ragioni operative gli oggetti sono particolarmente pericolosi.
Nei casi di cui al capoverso 1 l’UFAC può, per ragioni di sicurezza e in deroga all’articolo 65b , disporre misure di sicurezza diverse o supplementari.
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