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Art. 27abis

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:
    1. la descrizione del progetto;
    2. una dichiarazione di consenso del proprietario del fondo;
    3. i seguenti piani:
    1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. planimetria dei piani, viste verticali e, se del caso, sezioni; d. tutti i piani, i documenti e i moduli necessari, secondo l’uso locale, per la valutazione; le prescrizioni cantonali concernenti la presentazione dei documenti richiesti devono essere prese in considerazione nella misura in cui siano compatibili con le particolarità dell’installazione dell’aerodromo, e. dati relativi alle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente nonché, per i progetti sottoposti all’esame dell’impatto sull’ambiente, il rapporto di impatto ambientale; f. se vi sono effetti sull’esposizione al rumore: tutti i dati necessari a definire le immissioni foniche consentite, conformemente all’articolo 37a dell’ordinanza del 15 dicembre 19861contro l’inquinamento fonico; g. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo; h. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite; i. eventuali modifiche del regolamento d’esercizio che sono in relazione al progetto di costruzione e i documenti corrispondenti secondo l’articolo 24; j. i motivi di una eventuale rinuncia a una modinatura; k. dati indicanti il modo in cui le esigenze derivanti dalle restanti disposizioni federali e cantonali sono soddisfatte.2
  2. Se sono necessarie espropriazioni, la domanda deve essere completata con i dati di cui all’articolo 28 della legge federale del 20 giugno 19303sull’espropriazione.4
  3. Le domande d’approvazione dei piani devono essere depositate dall’esercente dell’aerodromo o del relativo impianto della navigazione aerea.

Footnotes

  1. RS 814.41

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849).

  3. RS 711

  4. Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995).

1 commentary

N1.Fehlende Einverständniserklärung des Grundeigentümers

Fehlt die Einverständniserklärung des Grundeigentümers, ist das Gesuch formell unvollständig.

Nach Art. 27abis Abs. 1 VIL sind die für die Plangenehmigungsunterlagen erforderlichen Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. Das Gesuch muss namentlich eine Einverständniserklärung des Grundeigentümers enthalten (Bst. b). Die im Eigentum der Beschwerdeführerin 1 stehenden Grundstücke Nrn. 443, 574 und 575 liegen teilweise im Flugplatzperimeter (vgl. dazu Plan 10724-02C vom 27.04.2017; Gesuchsbeilage 4a), so dass sich das Gesuch mangels Einverständniserklärung der Beschwerdeführerin 1 bereits in formeller Hinsicht als unvollständig erweist.

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