748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Agli impianti accessori si applica la procedura cantonale di autorizzazione di costruzione oppure, se del caso, la procedura di approvazione dei piani della Confederazione prevista per l’impianto interessato.1
Il servizio cantonale competente porta la domanda di costruzione a conoscenza dell’UFAC.
L’UFAC controlla se si tratta di un impianto d’aerodromo o di un impianto accessorio, e comunica all’autorità cantonale, entro dieci giorni lavorativi dopo aver ricevuto la documentazione completa, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico della navigazione aerea. In questo caso, la licenza edilizia può essere rilasciata solo dopo la conclusione di tale esame da parte dell’UFAC.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3849). ↩
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