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Art. 27ater

748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Progetti di costruzione o modifiche edili previsti possono essere sottoposti all’UFAC per un esame preliminare. La portata dell’esame preliminare dipende dalla documentazione presentata. Quest’ultima può comprendere, ad esempio:
    1. una descrizione a grandi linee del progetto;
    2. i seguenti piani:
    1. pianta generale dell’aerodromo con localizzazione del progetto, 2. pianta del progetto, 3. bozza della planimetria dei piani, delle viste verticali e, se del caso, delle sezioni; c. dati approssimativi sulle ripercussioni del progetto sul territorio e sull’ambiente; d. dati relativi alle ripercussioni del progetto sull’esercizio dell’aerodromo; e. dati indicanti il modo in cui si intende adempiere le esigenze della sicurezza aerea.
  2. L’UFAC comunica ai richiedenti il risultato dell’esame preliminare.

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