748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Se non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 23a , gli aeroporti e l’aerodromo di San Gallo-Altenrhein vengono certificati dall’UFAC secondo i criteri descritti nell’allegato 14 dell’Accordo di Chicago1, vol. I e II, nei relativi documenti OACI 9774 «Manual on Certification of Aerodromes», 9859 «Safety Management Manual» e 9981 «PANS-Aerodromes» nonché nell’allegato 19 dell’Accordo di Chicago. La certificazione riguarda i settori organizzazione, esercizio e infrastruttura.
Il certificato rilasciato ha una durata temporale illimitata. L’UFAC verifica periodicamente, conformemente al documento OACI 9981 «PANS-Aerodromes», il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento del certificato secondo il principio della sorveglianza basata sul rischio e sulla prestazione. In caso di mancato adempimento il certificato può essere revocato.