Nella presente ordinanza s’intendono per:
- aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all’atterraggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci;
- a d.1.
- impianti d’aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geografico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica;
- impianti accessori: costruzioni e impianti dell’aerodromo che non fanno parte degli impianti d’aerodromo;
- 2 piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 19793sulla pianificazione del territorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio;
- capo d’aerodromo: responsabile della sorveglianza sull’esercizio di un aerodromo;
- TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);
- impianti della navigazione aerea: impianti destinati ai servizi della navigazione aerea, in particolare impianti di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza;
- 4 ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti nonché vegetazione che possono ostacolare, compromettere o impedire l’esercizio di aeromobili o di impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche gli oggetti temporanei;
- superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicurezza del traffico aereo sia garantita;
- catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all’allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19445relativa all’aviazione civile internazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una traiettoria di volo;
- 6 .
- aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secondo le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules);
- e q.7.
- area d’atterraggio in montagna: area d’atterraggio, appositamente designata, situata a un’altitudine superiore a 1100 m.