748.131.1OSIAFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Gli articoli 11 e 12 si applicano per analogia al trasferimento o al rinnovo della concessione.
In caso di trasferimento o rinnovo della concessione il regolamento d’esercizio dev’essere controllato e, se necessario, modificato se sono previste o si attendono modifiche essenziali dell’esercizio. Sono fatti salvi gli adeguamenti del regolamento d’esercizio secondo l’articolo 26.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.