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Art. 97

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero. 1bis. È applicabile anche ai crimini e ai delitti, nonché alle contravvenzioni di cui all’articolo 91 capoverso 1 lettera g, commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile straniero se l’aeromobile atterra in Svizzera e l’autore è ancora a bordo.1
  2. I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.
  3. Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.
  4. L’articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero2è applicabile.3

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. del DF del 18 dic. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. emendativo della Conv. di Tokyo, in vigore dal 1° ago 2021 (RU 2021 468;FF 2020 4579).

  2. RS 311.0

  3. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

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