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Art. 89

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell’articolo 59, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
  3. È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero1.

Footnotes

  1. RS 311.0

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