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Art. 88

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con una pena detentiva1fino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 sull’obbligo di atterrare, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
  3. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 229;FF 2021 626). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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