Torna alla legge

Art. 37d

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati, invitandoli ad esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere ridotto o prorogato.1
  2. La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
  3. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  2. Abrogato dall’all. n. 16 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.