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Art. 37c

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.
  2. Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.1
  3. Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

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