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Art. 21d

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che:
    1. valutano il pericolo per la sicurezza dell’aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;
    2. decidono in merito all’impiego delle guardie di sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente.
  2. I dati possono essere utilizzati soltanto per l’adempimento di tali compiti.
  3. I dati contenuti nel sistema d’informazione possono essere trasmessi ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito:
    1. alle autorità federali, cantonali e comunali di sicurezza e di perseguimento penale, per l’adempimento dei loro obblighi legali in materia di sicurezza dell’aviazione;
    2. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, per l’adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell’aviazione, in particolare per l’impiego di guardie di sicurezza.

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